Art. 9
Pubblicazione
In vigore dal 23 gen 2024
Pubblicazione
L’ECHA pubblica senza indugio:
a)
le notifiche di intenzione;
b)
la data di presentazione della domanda;
c)
le domande che hanno superato il controllo di conformità;
d)
i pareri del comitato per la valutazione dei rischi;
e)
un avviso di ritiro di una domanda per una durata di 30 giorni;
f)
la data di conclusione di qualsiasi processo di domanda;
g)
dopo la decisione della Commissione in merito a una domanda, una descrizione del metodo di analisi illustrato dal richiedente nella domanda per ciascuna specie chimica pertinente di cui all’allegato IV, sezione 3, della decisione di esecuzione (UE) 2024/365.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2024:369:oj#art-9