Art. 7

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 23 gen 2024
Comunicazione di informazioni Tutte le informazioni devono essere comunicate all’ECHA usando il formato e gli strumenti di comunicazione messi a disposizione gratuitamente dall’ECHA stessa e la banca dati internazionale di informazione chimica uniforme per le notifiche di intenzione e le domande.
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Comunicazione di informazioni (Art. 7 Regolamento (UE) 2024/369) — Testo vigente | Portale Normativo