Art. 7
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 23 gen 2024
Comunicazione di informazioni
Tutte le informazioni devono essere comunicate all’ECHA usando il formato e gli strumenti di comunicazione messi a disposizione gratuitamente dall’ECHA stessa e la banca dati internazionale di informazione chimica uniforme per le notifiche di intenzione e le domande.
Storico versioni
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