Art. 6

Consultazione del richiedente e parere

In vigore dal 23 gen 2024
Consultazione del richiedente e parere 1.   Il comitato per la valutazione dei rischi formula un parere sui rischi per la salute umana derivanti dall’uso della sostanza di partenza, della composizione o del costituente cementizio organico oggetto della domanda sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2024/365. Tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate, il comitato per la valutazione dei rischi prepara un progetto di parere entro 10 mesi dalla pubblicazione della domanda o, nel caso di un parere congiunto formulato in conformità di quanto segue, entro 13 mesi dalla pubblicazione. Nei seguenti casi è ammesso un progetto di parere congiunto riguardante più domande: a) se le domande riguardano la stessa sostanza di partenza, la stessa composizione o lo stesso costituente cementizio organico; b) se le domande riguardano la stessa specie aggiunta non intenzionalmente; c) se le domande si basano su informazioni tossicologiche simili; d) se le domande sollevano considerazioni analoghe, in particolare in assenza di effetti negativi individuati; e) in qualsiasi altro caso opportunamente giustificato. 2.   L’ECHA trasmette senza indebito ritardo il progetto di parere del comitato per la valutazione dei rischi. Nel contempo essa informa il richiedente del diritto di presentare osservazioni entro 30 giorni. 3.   Il comitato per la valutazione dei rischi formula un parere definitivo tenendo conto degli eventuali commenti del richiedente sul progetto di parere. 4.   L’ECHA trasmette senza indebito ritardo il parere del comitato per la valutazione dei rischi al richiedente e alla Commissione. 5.   La Commissione, senza indebito ritardo e tenendo conto del parere del comitato per la valutazione dei rischi, decide in merito alla domanda conformemente all’, paragrafo 4, della direttiva.
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