Art. 3

Selezione delle famiglie di verifica in servizio

In vigore dal 15 dic 2023
Selezione delle famiglie di verifica in servizio 1.   Il numero di famiglie di verifica in servizio selezionate ogni anno da un'autorità di rilascio dell'omologazione deve essere pari almeno al 2 % del totale delle famiglie di verifica in servizio per le quali detta autorità ha rilasciato omologazioni per le emissioni nei tre anni civili precedenti la verifica in servizio. 2.   Nel selezionare le famiglie di verifica in servizio in conformità dell' del regolamento delegato (UE) 2023/2867, l'autorità di rilascio dell'omologazione: (a) include tutte le famiglie di verifica in servizio per le quali nei 12 mesi precedenti ha ricevuto dalla Commissione, da un'autorità di omologazione, da un'autorità di vigilanza del mercato o da terzi che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione (6) dati indicanti la presenza di una deviazione dei valori delle emissioni di CO2; (b) seleziona ulteriori famiglie di verifica in servizio in base alla valutazione, effettuata dalla Commissione, del rischio che tali famiglie possano includere veicoli con una deviazione dei valori delle emissioni di CO2 comunicati in conformità del paragrafo 3. 3.   Nell'eseguire la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione tiene conto almeno degli elementi seguenti, se disponibili: (a) il numero totale di veicoli nuovi appartenenti alla famiglia di verifica in servizio che sono stati immessi sul mercato dell'Unione; (b) le famiglie di verifica in servizio con caratteristiche tecniche simili ma con valori delle emissioni di CO2 o del consumo di carburante inferiori, identificate usando i dati raccolti a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione (7); (c) i risultati delle precedenti verifiche in servizio, in particolare quelli relativi alla presenza di strategie artificiali; (d) informazioni pertinenti ricavate dalle prove di conformità in servizio a norma del regolamento (UE) 2017/1151; (e) dati reali quali definiti all', lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392. 4.   Ogni anno, entro il 31 dicembre, la Commissione pubblica una relazione in cui descrive la metodologia usata per la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), e i risultati della valutazione effettuata nell'anno in questione. La relazione contiene anche un elenco delle famiglie di verifica in servizio che presentano il più alto rischio di includere veicoli con una deviazione dei valori delle emissioni di CO2.
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