Art. 14
Verbali di prova
In vigore dal 15 dic 2023
Verbali di prova
1. L'autorità di rilascio dell'omologazione riporta nei verbali di prova di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2867 almeno le informazioni seguenti per ciascuna famiglia di verifica in servizio sottoposta a prova e per ciascun tipo di prova:
(a)
il tipo di prova eseguita;
(b)
la lista di controllo del veicolo;
(c)
le condizioni di prova;
(d)
i risultati delle prove di ciascuno dei singoli veicoli di prova;
(e)
la valutazione statistica dei risultati delle prove;
(f)
ove applicabile, il calcolo dell'entità della deviazione;
(g)
in caso di prova delle strategie artificiali: i criteri usati per valutare i risultati della prova.
2. Entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione delle prove, il verbale di prova viene messo a disposizione del costruttore dei veicoli interessati e viene caricato in un apposito server della Commissione in formato criptato, insieme ai dati seguenti per ciascuno dei singoli veicoli di prova:
(a)
per ogni prova del dinamometro a rulli e ogni prova delle strategie artificiali eseguita, i dati di cui all'allegato V, punto 1);
(b)
per ogni prova di resistenza all'avanzamento eseguita, i dati di cui all'allegato V, punto 2).
I dati e i parametri di cui alle lettere a) e b) non sono pubblicati.
Se tutti i dati sono stati caricati correttamente per tutti i veicoli della famiglia di verifica in servizio, il server della Commissione invia una ricevuta al soggetto che ha effettuato il caricamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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