Art. 13

Valutazione dei risultati della prova delle strategie artificiali e calcolo dell'entità della deviazione

In vigore dal 15 dic 2023
Valutazione dei risultati della prova delle strategie artificiali e calcolo dell'entità della deviazione 1.   L'autorità di rilascio dell'omologazione valuta i risultati delle prove eseguite a norma dell' per stimare il rischio che nel veicolo di prova siano presenti strategie artificiali, confrontando gli elementi seguenti: (a) i valori delle emissioni di CO2 risultanti dalla prova di cui all', lettera b) e i valori risultanti dalla prova di cui all', lettera a); (b) i valori delle emissioni di CO2, divisi per il fabbisogno di energia del ciclo, risultanti dalla prova di cui all', lettera c) e i valori risultanti dalla prova di cui all', lettera a); (c) i valori delle emissioni di CO2, divisi per il fabbisogno di energia del ciclo, risultanti dalla prova di cui all', lettera d) e i valori risultanti dalla prova di cui all', lettera c). 2.   L'autorità di rilascio dell'omologazione descrive i criteri usati per la valutazione nel verbale di prova, intendendo per «strategie artificiali» qualsiasi software, logica di controllo, hardware o componente presente a bordo del veicolo o relativo ad esso che riduce i valori delle emissioni di CO2 o del consumo di carburante nelle prove eseguite ai fini dell'omologazione delle emissioni, ma che non entra in funzione in modo sistematico quando il veicolo è in servizio, tenendo conto della differenza di condizioni, a meno che ciò non sia obbligo di legge o non possa essere giustificato dalla necessità di proteggere il veicolo da danni immediati o di garantirne il funzionamento sicuro. 3.   Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di rilascio dell'omologazione stima che vi sia un alto rischio di riscontrare strategie artificiali nel veicolo di prova, illustra ed effettua un programma di prove specifico oltre alle prove eseguite a norma dell', per individuare l'eventuale presenza di una strategia artificiale. 4.   Se riscontra la presenza di strategie artificiali, l'autorità di rilascio dell'omologazione determina l'entità della deviazione dei valori delle emissioni di CO2 confrontando i valori di tali emissioni in presenza e in assenza di strategie artificiali. Se non è possibile determinare l'entità della deviazione sulla base delle prove eseguite in conformità dell' e, se applicabile, del paragrafo 3, l'entità della deviazione dei valori delle emissioni di CO2 è pari al 10 % del valore delle emissioni di CO2 del veicolo High della famiglia di verifica in servizio o, per i veicoli OVC-HEV, al 10 % del valore delle emissioni di CO2 in modalità charge-sustaining del veicolo High della famiglia di verifica in servizio, con un valore minimo di 14 g/km.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2866:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo