Art. 11

Valutazione statistica dei risultati della prova di resistenza all'avanzamento e calcolo dell'entità della deviazione

In vigore dal 15 dic 2023
Valutazione statistica dei risultati della prova di resistenza all'avanzamento e calcolo dell'entità della deviazione 1.   L'autorità di rilascio dell'omologazione valuta i risultati della prova di resistenza all'avanzamento ottenuti in conformità dell' per stabilire se ci sia o meno una deviazione dei valori delle emissioni di CO2 della famiglia di resistenza all'avanzamento sottoposta a prova, usando il metodo stabilito nell'allegato I. 2.   Se la famiglia di resistenza all'avanzamento non supera la valutazione statistica stabilita nell'allegato I, l'autorità di rilascio dell'omologazione determina l'entità della deviazione dei valori delle emissioni di CO2 come segue: [g/km], laddove: — CO2 VH è il valore dichiarato delle emissioni di CO2 del veicolo High della famiglia di verifica in servizio [g/km] o, per i veicoli OVC-HEV, il valore delle emissioni di CO2 in modalità charge-sustaining del veicolo High della famiglia di verifica in servizio [g/km]; — la media (CO2 ratio) è quella definita nell'allegato I.
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Valutazione statistica dei risultati della prova di resistenza all'avanzamento e calcolo dell'entità della deviazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2023/2866) — Testo vigente | Portale Normativo