Art. 9

Condizioni di prova per le prove di resistenza all'avanzamento

In vigore dal 15 dic 2023
Condizioni di prova per le prove di resistenza all'avanzamento 1.   Per le prove di resistenza all'avanzamento l'autorità di rilascio dell'omologazione può usare uno dei metodi di misurazione di cui all'allegato B4 del regolamento ONU n. 154. 2.   Un veicolo selezionato per una prova di resistenza all'avanzamento deve essere vuotato di tutte le apparecchiature supplementari e le eventuali funzionalità che non erano presenti al momento della prima immatricolazione devono essere rimosse. I serbatoi del carburante del veicolo devono essere riempiti almeno per il 90 % della loro capacità. Il veicolo deve essere dotato dell'apparecchiatura standard in conformità delle specifiche del costruttore, di una massa addizionale di 100 kg e della massa rappresentativa del carico del veicolo, come definita al punto 3.2.26 del regolamento ONU n. 154. L'autorità di rilascio dell'omologazione determina la massa del veicolo così predisposto o analogamente predisposto, che sarà considerata la massa di prova determinata durante la prova di resistenza all'avanzamento. 3.   L'autorità di rilascio dell'omologazione si assicura che gli pneumatici di un veicolo selezionato per una prova di resistenza all'avanzamento soddisfino tutte le condizioni seguenti: (a) appartengono alla stessa classe di efficienza energetica registrata nel certificato di conformità; (b) soddisfano i criteri di cui all'allegato B4, punto 4.2.2.2, del regolamento ONU n. 154. In alternativa alla condizione a), l'autorità di rilascio dell'omologazione può applicare una correzione al coefficiente di resistenza all'avanzamento f0 secondo le modalità descritte nell'allegato III. Il coefficiente f0, measured, corrected è quindi considerato come il coefficiente f0 determinato durante la prova della resistenza all'avanzamento. 4.   L'autorità di rilascio dell'omologazione si assicura che, durante la prova di resistenza all'avanzamento, il comando di regolazione dell'altezza del veicolo, la griglia frontale attiva di ciascun veicolo di prova e altre parti aerodinamiche mobili della carrozzeria che ne modificano dinamicamente la resistenza aerodinamica funzionino conformemente alle prescrizioni dell'allegato B4, punto 4.2.1.5, del regolamento ONU n. 154.
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