Art. 5
Selezione dei singoli veicoli di prova
In vigore dal 15 dic 2023
Selezione dei singoli veicoli di prova
1. L'autorità di rilascio dell'omologazione seleziona veicoli di prova che, al momento della selezione, soddisfano tutti i criteri seguenti:
(a)
hanno un chilometraggio compreso tra 3 000 e 40 000 km;
(b)
hanno un'età non superiore a due anni a contare dalla data di prima immatricolazione.
2. In deroga al paragrafo 1, se non riesce a selezionare un numero sufficiente di veicoli che soddisfano i suddetti criteri, l'autorità di rilascio dell'omologazione può selezionare veicoli di prova che, al momento della selezione, soddisfano tutti i criteri seguenti:
(a)
hanno un chilometraggio compreso tra 3 000 e 100 000 km;
(b)
hanno un'età non superiore a cinque anni a contare dalla data di prima immatricolazione.
3. Attraverso la lista di controllo dei veicoli che figura nell'allegato II, l'autorità di rilascio dell'omologazione verifica e garantisce che lo stato dei veicoli di prova sia rappresentativo di una manutenzione e di un uso adeguati e che le loro caratteristiche figurino tra quelle registrate nel certificato di conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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