Art. 4
Tipo e numero di prove di verifica in servizio
In vigore dal 15 dic 2023
Tipo e numero di prove di verifica in servizio
1. Per ciascuna famiglia di verifica in servizio selezionata in un determinato anno civile a norma dell', l'autorità di rilascio dell'omologazione effettua in quell'anno almeno una delle seguenti prove sui veicoli selezionati, garantendo la distribuzione seguente:
(a)
prove del dinamometro a rulli per almeno il 75 % delle famiglie di verifica in servizio selezionate;
(b)
prove di resistenza all'avanzamento per almeno il 50 % delle famiglie di verifica in servizio selezionate, escluse quelle per le quali in sede di omologazione è stato applicato il metodo predefinito di calcolo della resistenza all'avanzamento;
(c)
prove delle strategie artificiali per almeno il 25 % delle famiglie di verifica in servizio selezionate.
2. Per ciascuna famiglia di verifica in servizio selezionata è sottoposto a prova il seguente numero di veicoli:
(a)
per le prove del dinamometro a rulli e le prove di resistenza all'avanzamento: da 3 a 10 veicoli secondo il metodo descritto nell'allegato I;
(b)
per le prove delle strategie artificiali: almeno un veicolo.
3. L'autorità di rilascio dell'omologazione può decidere di includere i risultati delle prove di verifica in servizio eseguite dalla Commissione, da un'altra autorità di omologazione, da un'autorità di vigilanza del mercato o da terzi che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione nel metodo statistico descritto nell'allegato I se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)
l'autorità di rilascio dell'omologazione è informata delle prove in programma affinché possa osservarle;
(b)
tutti i risultati delle prove di verifica in servizio sono comunicati all'autorità di rilascio dell'omologazione entro 5 giorni dall'esecuzione di ciascuna prova.
Storico versioni
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