Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 dic 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (4), all' del regolamento (UE) 2019/631, al punto 3 del regolamento ONU n. 154, e all' del regolamento delegato (UE) 2023/2867 della Commissione (5). Si applicano inoltre le definizioni seguenti: (1) «deviazione dei valori delle emissioni di CO2»: situazione in cui le emissioni di CO2 dei veicoli in servizio sono superiori alle emissioni specifiche di CO2 registrate nei certificati di conformità, tenendo conto della valutazione statistica delle prove conformemente all'allegato I; (2) «prova del dinamometro a rulli»: prova del dinamometro a rulli ai sensi degli allegati B6 e B8 del regolamento ONU n. 154, eseguita su un veicolo in servizio; (3) «prova di resistenza all'avanzamento»: prova di resistenza all'avanzamento ai sensi dell'allegato B4 del regolamento ONU n. 154, eseguita su un veicolo in servizio; (4) «prova delle strategie artificiali»: prova specifica eseguita su un veicolo in servizio per verificare se sono presenti strategie artificiali; (5) «veicolo High della famiglia di verifica in servizio»: veicolo High di una delle famiglie di interpolazione incluse nella famiglia di verifica in servizio che presenta il più alto valore dichiarato di emissioni di CO2.
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