Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 15 dic 2023
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le procedure per verificare che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nei certificati di conformità corrispondano alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli in servizio e le procedure per verificare la presenza di strategie a bordo o relative ai veicoli atte a migliorare artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite ai fini dell'omologazione («verifica in servizio»). 2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate sulle procedure per segnalare le deviazioni riscontrate nelle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio rispetto alle emissioni specifiche di CO2 registrate nei certificati di conformità in seguito alla verifica in servizio e per tenere conto di tali deviazioni ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore. 3.   Il presente regolamento non si applica: (a) ai veicoli che sono esenti dalla misurazione delle emissioni di CO2; (b) ai costruttori che, insieme a tutte le imprese ad essi collegate, sono stati responsabili di un numero di autovetture nuove inferiore a 1 000 o di un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi inferiori a 1 000 immatricolati nell'Unione nell'anno civile di due anni anteriore l'anno civile in cui sono selezionate le famiglie per la verifica in servizio in conformità dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2866:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo