Art. 6
Condizioni di prova per le prove del dinamometro a rulli
In vigore dal 15 dic 2023
Condizioni di prova per le prove del dinamometro a rulli
1. Per ciascun veicolo di prova selezionato per essere sottoposto a una prova del dinamometro a rulli, le regolazioni del carico del dinamometro a rulli di cui all'allegato B4, punto 8, del regolamento ONU n. 154 sono impostate in base ai coefficienti di resistenza all'avanzamento f0, f1 e f2 e alla massa di prova indicata nel certificato di conformità del veicolo.
2. Il carburante di prova usato per le prove del dinamometro a rulli deve essere il carburante di riferimento indicato nell'allegato B3 del regolamento ONU n. 154.
Nel caso di veicoli a doppia alimentazione che funzionano a benzina e a gas di petrolio liquefatto o a benzina e a gas naturale compresso, e nel caso di veicoli policarburante che utilizzano benzina ed etanolo (E85), la prova del dinamometro a rulli è eseguita sul carburante per il quale gli Stati membri devono comunicare i valori delle emissioni di CO2, come stabilito all'allegato II, parte A, punto 2 bis, del regolamento (UE) 2019/631, o all'allegato III, parte A, punto 2 bis, del medesimo regolamento.
Storico versioni
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