Art. 16

Correzione delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore

In vigore dal 15 dic 2023
Correzione delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore 1.   Se l'autorità di rilascio dell'omologazione pubblica una conclusione a norma dell', paragrafo 4, lettera b), la Commissione, sulla base delle informazioni ivi contenute, applica l'entità della deviazione dei valori delle emissioni di CO2 ai fini del calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 per l'anno civile in cui è stata pubblicata la conclusione e per gli anni civili successivi, e ne dà notifica al costruttore a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631. 2.   La Commissione applica inoltre l'entità della deviazione dei valori delle emissioni di CO2 indicati nelle conclusioni di cui all', paragrafo 4, lettera b), per correggere le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore per i dieci anni civili precedenti l'anno in cui è stata pubblicata la conclusione, ma non per gli anni anteriori all'anno civile 2021. La Commissione modifica di conseguenza gli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/631.
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Correzione delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore (Art. 16 Regolamento (UE) 2023/2866) — Testo vigente | Portale Normativo