Art. 10
Qualità delle informazioni
In vigore dal 13 dic 2023
Qualità delle informazioni
1. L’ESMA effettua convalide automatizzate per verificare se tutte le informazioni fornite all’ESAP dagli organismi di raccolta sono conformi ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
Se le informazioni fornite dall’organismo di raccolta sono state trasmesse da un soggetto, l’ESMA può effettuare le convalide automatizzate sulla base di un campione. Tali convalide automatizzate non differiscono da quelle effettuate dagli organismi di raccolta a norma dell’, paragrafo 1, lettera c).
2. L’ESMA predispone processi tecnici adeguati per notificare automaticamente a un organismo di raccolta i casi in cui le informazioni fornite non siano conformi ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera c). In caso di inosservanza di tali obblighi, i soggetti sono responsabili delle informazioni. L’organismo di raccolta dà notifica al soggetto nei casi in cui le informazioni siano state rifiutate e comunica i motivi di tale rifiuto ai sensi dell’, paragrafo 4.
3. L’ESMA può effettuare ulteriori controlli per quanto concerne la qualità dei dati, la loro integrità e la prova della loro origine. Sulla base dei risultati di tali controlli, l’ESMA può notificare agli organismi di raccolta le carenze individuate e sospendere l’accessibilità alle informazioni tramite l’ESAP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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