Art. 12

Monitoraggio dell’attuazione e del funzionamento dell’ESAP

In vigore dal 13 dic 2023
Monitoraggio dell’attuazione e del funzionamento dell’ESAP 1.   L’ESMA, in stretta collaborazione con l’ABE e l’EIOPA, monitora il funzionamento dell’ESAP quanto meno sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 2 e pubblica una relazione annuale sul funzionamento dell’ESAP, che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Gli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) il numero di visitatori, di ricerche e di download; b) i tipi di informazioni visualizzate e scaricate, in percentuale; c) le commissioni di cui all’, paragrafo 2, e gli importi addebitati dall’ESMA; d) la percentuale di ricerche che portano a una visualizzazione o a un download per tipo di informazioni e accesso; e) l’importo e la percentuale di informazioni leggibili meccanicamente accessibili tramite l’ESAP e l’importo e la percentuale di visualizzazioni e download leggibili meccanicamente; f) la quota di notifiche in forza delle convalide automatizzate di cui all’, paragrafo 2; g) qualsiasi malfunzionamento o incidente significativo che incida sul funzionamento o sulle prestazioni generali dell’ESAP; h) una valutazione dell’accessibilità, della qualità, dell’utilizzabilità, dell’affidabilità e della tempestività delle informazioni accessibili tramite l’ESAP; i) una valutazione del conseguimento degli obiettivi dell’ESAP, tenendo conto dell’evoluzione del suo utilizzo e dei flussi di informazioni all’interno dell’Unione; j) una valutazione della soddisfazione degli utenti finali; k) un raffronto con sistemi analoghi di paesi terzi. 3.   Prima di presentare la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA consulta la task force, il gruppo o il comitato ad hoc da istituire a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento e può consultare il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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