Art. 8

Accesso alle informazioni tramite l’ESAP

In vigore dal 13 dic 2023
Accesso alle informazioni tramite l’ESAP 1.   Al fine di promuovere la trasparenza e il buon funzionamento dei mercati dei capitali dell’Unione, l’ESMA garantisce che l’accesso alle informazioni tramite l’ESAP sia fornito senza discriminazioni e che gli utenti abbiano accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni tramite l’ESAP 2.   L’ESMA, tuttavia, addebita commissioni per servizi specifici che presentano costi elevati di manutenzione e di supporto o che comportano la ricerca e il download di volumi elevati di informazioni. Tali commissioni non superano i costi diretti sostenuti dall’ESMA per la fornitura di tali servizi. Le commissioni riscosse per tali servizi sono destinate al funzionamento generale dell’ESAP. 3.   L’ESMA può richiedere agli utenti dei servizi per i quali addebita commissioni a norma del paragrafo 2 di compilare una dichiarazione digitale. 4.   In deroga al paragrafo 2 l’ESMA consente a tutti i soggetti seguenti di avere accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni tramite l’ESAP nella misura necessaria affinché questi ultimi possano assolvere le responsabilità, i mandati e gli obblighi rispettivi: a) qualsiasi istituzione, organo o organismo dell’Unione; b) qualsiasi autorità competente designata da uno Stato membro a norma di un atto legislativo dell’Unione; c) qualsiasi membro del sistema statistico europeo ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); d) qualsiasi membro del Sistema europeo di banche centrali; e) le autorità di risoluzione designate in conformità dell’ della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17); f) qualsiasi istituzione, organo o organismo governativo di uno Stato membro; g) qualsiasi istituto di istruzione e formazione, esclusivamente a scopi di ricerca, le università, gli organi di informazione e le organizzazioni non governative, nella misura in cui l’accesso alle informazioni è necessario per lo svolgimento dei loro compiti; h) i soggetti che forniscono e utilizzano informazioni tramite l’ESAP per adempiere ai loro obblighi normativi. 5.   Ai fini del paragrafo 2 l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   L’ESMA pubblica e rende facilmente accessibile sul sito web dell’ESAP la struttura delle commissioni, le soglie di volume, se del caso, e le tariffe. L’ESMA riesamina le soglie di volume e le tariffe su base annuale.
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