Art. 9
Utilizzo e riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP
In vigore dal 13 dic 2023
Utilizzo e riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP
1. Né l’ESMA né gli organismi di raccolta sono responsabili dell’accesso, dell’utilizzo o del riutilizzo delle informazioni trasmesse dai soggetti agli organismi di raccolta e rese accessibili tramite l’ESAP.
2. I dati personali accessibili tramite l’ESAP sono utilizzati e riutilizzati in conformità del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali riutilizzati non sono conservati più a lungo del necessario e in nessun caso per un periodo superiore a cinque anni, salvo altrimenti disposto negli atti legislativi dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
3. L’ESMA garantisce che l’utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP non siano soggetti a condizioni, fatto salvo il caso in cui tali condizioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono obiettive e non discriminatorie;
b)
sono giustificate da motivi relativi a un obiettivo di interesse pubblico;
c)
se del caso, in funzione del tipo di informazioni, corrispondono alle condizioni stabilite in licenze aperte standard ai sensi dell’, punto 5), della direttiva (UE) 2019/1024 e consentono a chiunque e per qualsiasi finalità di utilizzare, modificare e condividere liberamente tali informazioni.
4. L’utilizzo e il riutilizzo a fini regolamentari e non commerciali delle informazioni rese accessibili tramite l’ESAP non sono limitati dai soggetti che trasmettono le loro informazioni per la pubblicazione sulla base di un diritto sui generis di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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