Art. 11

Compiti dell’ESMA

In vigore dal 13 dic 2023
Compiti dell’ESMA 1.   L’ESMA, in stretta collaborazione con l’ABE e l’EIOPA: a) assicura che le informazioni fornite dagli organismi di raccolta, previa trasmissione da parte dei soggetti, siano rese accessibili tramite l’ESAP senza indebiti ritardi; b) fornisce assistenza agli organismi di raccolta; c) garantisce che l’ESAP sia accessibile ogni mese almeno per il 97 % del tempo, esclusi i casi di manutenzione programmata e di aggiornamenti dei contenuti e delle pagine, nel cui caso occorre informare gli utenti in modo chiaro dell’interruzione dei servizi forniti dall’ESAP e della sua probabile durata; d) consulta, se del caso, gli organismi di raccolta per affrontare questioni comuni e principi di condotta comuni, e in particolare per discutere in merito agli aspetti seguenti: i) la gestione quotidiana dell’ESAP; ii) lo sviluppo e l’attuazione di una politica per la qualità e, se del caso, di accordi sui livelli di servizio tra l’ESMA e gli organismi di raccolta; iii) le condizioni di finanziamento dell’ESAP, comprese le situazioni in cui possono essere addebitate commissioni e il calcolo di tali commissioni; iv) le minacce esistenti e potenziali in relazione alla cibersicurezza; v) l’attuazione e il funzionamento dell’ESAP in relazione a qualsiasi delega di compiti a norma dell’, paragrafo 8; e) monitora l’attuazione e il funzionamento dell’ESAP e riferisce annualmente in proposito alla Commissione, come specificato all’. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA assicura, mediante l’istituzione di una task force, di un gruppo o di un comitato ad hoc, a seconda dei casi, che gli esperti e i portatori di interessi pertinenti siano consultati per fornire consulenza e sostegno in merito all’attuazione tecnica dell’ESAP. L’ESMA può inoltre consultare il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   A meno che ciò non sia necessario per agevolare l’accesso alle informazioni fornite dagli organismi di raccolta e per attuare i requisiti del presente regolamento, l’ESMA non conserva informazioni contenenti dati personali fatta eccezione per il trattamento automatico, intermedio e transitorio. L’ESMA adotta le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali tramite l’ESAP sia effettuato conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 e che le informazioni contenenti dati personali non siano conservate o messe a disposizione più a lungo di quanto previsto all’, paragrafo 1, lettera g). 4.   L’ESMA garantisce che il trattamento dei dati personali sia conforme al quadro giuridico per la protezione dei dati personali trattati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione.
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