Art. 5
Compiti degli organismi di raccolta e responsabilità dei soggetti
In vigore dal 13 dic 2023
Compiti degli organismi di raccolta e responsabilità dei soggetti
1. Gli organismi di raccolta provvedono a quanto segue:
a)
raccolgono le informazioni trasmesse dai soggetti;
b)
conservano le informazioni trasmesse dai soggetti o generate dagli organismi di raccolta stessi e, se del caso, si basano sulle procedure e sulle infrastrutture esistenti per la conservazione delle informazioni;
c)
effettuano convalide tecniche automatizzate delle informazioni trasmesse dai soggetti al fine di verificare se le informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:
i)
sono state presentate utilizzando un formato per dati estraibili o, se del caso, il formato leggibile meccanicamente indicato in uno degli atti legislativi dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), a norma del quale le informazioni sono trasmesse;
ii)
i metadati relativi alle informazioni, specificati a norma del paragrafo 10, lettera e), del presente articolo e, ove applicabile, dell’, paragrafo 1, lettera a), sono disponibili e completi;
iii)
sono accompagnate, se necessario, da un sigillo elettronico qualificato;
d)
non impongono, per l’utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP, condizioni diverse da quelle corrispondenti alle condizioni stabilite nelle licenze aperte standard di cui all’;
e)
predispongono l’API e mettono a disposizione dell’ESAP, gratuitamente ed entro i termini applicabili, le informazioni, i metadati relativi a tali informazioni e, se necessario, il sigillo elettronico qualificato;
f)
nella misura in cui ciò rientra nelle competenze tecniche dell’organismo di raccolta, forniscono assistenza ai soggetti che trasmettono le informazioni almeno in relazione alla procedura di trasmissione, rifiuto e ritrasmissione;
g)
garantiscono che le informazioni di cui all’, paragrafo 1, restino a disposizione dell’ESAP per almeno 10 anni, salvo altrimenti disposto negli atti legislativi dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
Ai fini della lettera g) del primo comma del presente paragrafo, e conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, gli organismi di raccolta adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che, qualora i metadati che accompagnano le informazioni trasmesse facciano riferimento a dati personali, tali informazioni non siano conservate al fine di essere messe a disposizione dell’ESAP, né siano rese accessibili tramite l’ESAP, per un periodo superiore a cinque anni, salvo altrimenti disposto negli atti legislativi dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
2. Gli organismi di raccolta possono rifiutare le informazioni trasmesse dai soggetti qualora le informazioni siano manifestamente inadeguate, abusive o estranee all’ambito delle informazioni di cui all’, paragrafo 1.
Gli organismi di raccolta rimuovono le informazioni rese accessibili tramite l’ESAP che ritengono manifestamente inadeguate, abusive o estranee all’ambito delle informazioni di cui all’, paragrafo 1.
3. Gli organismi di raccolta rifiutano le informazioni trasmesse dai soggetti qualora dalle convalide automatizzate di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo risulti che le informazioni non sono conformi ai requisiti di cui a tale lettera o, se del caso, sulla base delle notifiche ricevute a norma dell’, paragrafo 2.
4. Gli organismi di raccolta notificano ai soggetti il rifiuto o la rimozione delle informazioni e i relativi motivi entro un termine ragionevole.
5. Qualora le informazioni trasmesse da un soggetto a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), siano rifiutate o rimosse da un organismo di raccolta, tale soggetto rettifica e ritrasmette le informazioni senza indebito ritardo. L’organismo di raccolta notifica all’ESMA se le informazioni sono rifiutate, rimosse o sostituite a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
I soggetti possono scegliere di trasmettere le informazioni una sola volta e a un solo organismo di raccolta. La trasmissione e l’eventuale ritrasmissione delle informazioni, unitamente ai metadati pertinenti che le accompagnano, sono effettuate allo stesso organismo di raccolta.
6. I soggetti sono responsabili della completezza e dell’esattezza delle informazioni nella lingua in cui sono trasmesse nonché dei metadati pertinenti che le accompagnano, che trasmettono agli organismi di raccolta. In particolare, i soggetti sono responsabili di identificare la presenza di dati personali nelle informazioni che trasmettono all’organismo di raccolta, unitamente ai metadati pertinenti che le accompagnano e indicano se le informazioni contengono dati personali.
7. Per quanto riguarda le informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli organismi di raccolta non esercitano il diritto del costitutore di una banca dati, di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), né altri diritti di proprietà intellettuale in modo tale da impedire o limitare l’utilizzo e il riutilizzo dei contenuti della banca dati a norma dell’ del presente regolamento.
8. Un organismo di raccolta può delegare i compiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g), e ai paragrafi 3 e 4 a una persona giuridica disciplinata dal diritto di uno Stato membro o a un organo o organismo dell’Unione («delegato»). Tali deleghe assumono la forma di un accordo scritto che specifica i compiti da delegare e le condizioni del loro svolgimento («accordo di delega»).
Le condizioni stabilite nell’accordo di delega garantiscono che:
a)
il delegato non abbia conflitti di interesse;
b)
il delegato non utilizzi le informazioni ottenute in modo improprio o anticoncorrenziale o per scopi diversi da quelli indicati nell’accordo di delega;
c)
il delegato assicuri la protezione delle informazioni conformemente all’ in relazione ai compiti delegati;
d)
il delegato informi regolarmente l’organismo di raccolta in merito all’esecuzione generale dei compiti delegati;
e)
senza indebito ritardo, il delegato informi l’organismo di raccolta di eventuali inadempienze nell’esecuzione di un compito delegato.
L’organismo di raccolta rimane responsabile di tutti i compiti che delega, compresa la messa a disposizione dell’ESMA di tutte le informazioni di cui questa abbia bisogno in relazione a un compito delegato.
La responsabilità dell’organismo di raccolta non è pregiudicata dal fatto che l’organismo di raccolta abbia delegato compiti a terzi. L’organismo di raccolta non delega i suoi compiti in misura tale da non poter più essere considerato un organismo di raccolta.
L’organismo di raccolta garantisce che qualsiasi delega sia esercitata in modo efficiente sotto il profilo dei costi e che, per quanto possibile, la delega sia utilizzata per consentire che le procedure e le infrastrutture di raccolta esistenti continuino ad applicarsi ai fini dell’ESAP.
L’organismo di raccolta notifica all’ESMA qualsiasi accordo di delega che conclude.
9. Gli organismi di raccolta garantiscono livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni trasmesse dai soggetti per essere rese accessibili tramite l’ESAP. Al fine di garantire tali livelli, gli Stati membri possono consentire agli organismi di raccolta di esigere che le informazioni trasmesse dai soggetti per essere rese accessibili tramite l’ESAP siano accompagnate da un sigillo elettronico qualificato.
10. Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione che specificano tutti gli aspetti seguenti:
a)
le modalità di esecuzione delle convalide tecniche automatizzate di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, per ciascun tipo di informazioni trasmesse dai soggetti;
b)
le caratteristiche del sigillo elettronico qualificato di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente articolo e al paragrafo 9 del presente articolo;
c)
le licenze aperte standard di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
d)
le caratteristiche dell’API da predisporre ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo;
e)
le caratteristiche dei metadati necessari per la funzione di ricerca dell’ESAP di cui all’, paragrafo 3, dei metadati di cui al paragrafo 6 del presente articolo e di tutti gli altri metadati necessari per il funzionamento dell’ESAP;
f)
i termini di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo;
g)
l’elenco indicativo e le caratteristiche dei formati accettabili come formati per dati estraibili e formati leggibili meccanicamente di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo.
11. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 10, le AEV tengono conto delle norme già esistenti negli atti legislativi settoriali dell’Unione corrispondenti, in particolare delle norme specificamente concepite per le PMI.
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 settembre 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
12. Gli organismi di raccolta che sono organi o organismi dell’Unione che mettono a disposizione dell’ESAP informazioni storiche conformemente all’, paragrafo 3, provvedono a quanto segue:
a)
preparano tali informazioni in un formato per dati estraibili;
b)
accompagnano tali informazioni con metadati che specificano gli elementi seguenti:
i)
i nomi o le denominazioni del soggetto;
ii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c);
iii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b);
c)
specificano che le informazioni sono informazioni storiche.
In deroga al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, le informazioni storiche non sono rese accessibili tramite l’ESAP per un periodo superiore a cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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