Art. 3
Trasmissione volontaria di informazioni
In vigore dal 13 dic 2023
Trasmissione volontaria di informazioni
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, un soggetto può trasmettere le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), all’organismo di raccolta dello Stato membro in cui il soggetto ha la sede legale affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l’ESAP.
Nel trasmettere tali informazioni all’organismo di raccolta, il soggetto:
a)
assicura che le informazioni siano accompagnate da metadati indicanti che esse sono rese accessibili tramite l’ESAP su base volontaria;
b)
assicura che le informazioni siano accompagnate da metadati che specifichino se le informazioni contengono dati personali;
c)
assicura che le informazioni siano accompagnate dai metadati necessari per il funzionamento della funzione di ricerca dell’ESAP di cui all’, paragrafo 3;
d)
utilizza un formato per dati estraibili per trasmettere le informazioni;
e)
garantisce che le informazioni trasmesse rientrino nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, lettera b);
f)
garantisce che le informazioni non includano alcun dato personale, fatta eccezione per i casi in cui i dati personali sono richiesti a norma del diritto dell’Unione o nazionale o costituiscono un elemento necessario delle informazioni in merito alle attività economiche del soggetto.
2. Entro il 9 gennaio 2030, ciascuno Stato membro designa almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni trasmesse su base volontaria e ne dà notifica all’ESMA.
3. Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente «AEV») elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per specificare tutti gli aspetti seguenti:
a)
i metadati che accompagnano le informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1;
b)
ove applicabile, i formati o i modelli specifici da utilizzare per la trasmissione delle informazioni in conformità del paragrafo 1.
4. Nell’elaborare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3, le AEV tengono conto delle norme già esistenti negli atti legislativi settoriali dell’Unione corrispondenti, in particolare delle norme specificamente concepite per le PMI.
Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2028.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Le AEV, tramite il comitato congiunto, adottano orientamenti destinati ai soggetti al fine di garantire la correttezza dei metadati trasmessi, comprese le condizioni relative all’inclusione di dati personali nelle trasmissioni volontarie.
5. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 contengano dati personali, i soggetti garantiscono che qualsiasi trattamento di tali dati sia fondato su una delle condizioni di liceità per il trattamento di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Il presente regolamento non costituisce una base giuridica per il trattamento di dati personali.
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