Art. 24

Calcolo dei proventi da interessi netti e delle variazioni dei proventi da interessi netti

In vigore dal 1 dic 2023
Calcolo dei proventi da interessi netti e delle variazioni dei proventi da interessi netti 1.   Gli enti calcolano i proventi da interessi netti sommando tutti gli elementi seguenti, ad esclusione delle opzioni automatiche su tassi di interesse, fino all’orizzonte temporale di detti proventi: a) i rendimenti privi di rischio previsti sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale, calcolati conformemente all’; b) il margine commerciale previsto sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale degli strumenti di cui agli articoli da 6 a 12, calcolato conformemente all’; c) la somma dei pagamenti di interessi effettuati fino alla data di riprezzamento inclusa, calcolata conformemente all’, ridotta degli interessi rilevanti maturati a t = 0. 2.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli enti assegnano un segno positivo ai flussi di cassa in entrata e un segno negativo ai flussi di cassa in uscita. 3.   Gli enti calcolano l’impatto di un dato scenario sui proventi da interessi netti sommando tutti gli elementi seguenti: a) la differenza fra: i) il calcolo di cui al paragrafo 1 relativo allo scenario applicabile; ii) il calcolo di cui al paragrafo 1 relativo allo scenario di riferimento; b) la maggiorazione dei proventi da interessi netti per le opzioni automatiche nell’orizzonte temporale di detti proventi, calcolata conformemente all’; c) la maggiorazione dei proventi da interessi netti per il rischio di base di cui all’. Ai fini del primo comma, lettere a) e b), gli enti utilizzano gli stessi scenari. Ai fini del primo comma, lettera c), gli enti calcolano la maggiorazione dei proventi da interessi netti per il rischio di base degli shock di inasprimento o di allentamento monetario di cui all’, paragrafo 9, avente il maggiore impatto negativo sui proventi da interessi netti. 4.   Nel calcolare la variazione aggregata per ciascuno scenario, gli enti sommano eventuali variazioni negative e positive che si verificano in ciascuna valuta. In tale calcolo essi convertono le valute diverse da quella utilizzata per le segnalazioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a pronti della Banca centrale europea alla data di riferimento. Le variazioni positive sono ponderate con un fattore del 50 % o con un fattore dell’80 % per le valute del meccanismo di cambio ERM II con una banda di oscillazione formalmente convenuta più limitata della banda standard del ± 15 %. Gli enti rilevano gli utili ponderati fino al maggiore dei seguenti valori: a) il valore assoluto delle variazioni negative dell’EUR o delle valute dell’ERM II; b) il risultato dell’applicazione di un fattore del 50 % alle variazioni positive rispettivamente delle valute dell’ERM II o dell’EUR.
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