Art. 15
Maggiorazione dei proventi da interessi netti per le opzioni automatiche su tassi di interesse fino all’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti
In vigore dal 1 dic 2023
Maggiorazione dei proventi da interessi netti per le opzioni automatiche su tassi di interesse fino all’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti
1. Gli enti calcolano le maggiorazioni dei proventi da interessi netti per le opzioni automatiche su tassi di interesse delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui all’, paragrafo 3, lettera a), fino all’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti.
2. Ai fini del paragrafo 1, l’ si applica mutatis mutandis, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
3. Gli enti escludono dal calcolo delle maggiorazioni dei proventi da interessi netti di cui al paragrafo 1 le opzioni automatiche sui tassi di interesse che possono essere esercitate solo oltre l’orizzonte temporale di tali proventi.
4. Nel calcolare le maggiorazioni dei proventi da interessi netti di cui al paragrafo 1, gli enti non tengono conto dell’aumento relativo della volatilità implicita.
5. Gli enti calcolano il valore di cui all’, paragrafi 2 e 3, sulla base dei pagamenti previsti nello scenario di riferimento e negli scenari applicabili.
6. Gli enti presuppongono che gli strumenti la cui opzionalità o non linearità è attivata automaticamente siano rinnovati con caratteristiche comparabili fino alla fine dell’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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