Art. 20

Calcolo del contributo del margine commerciale previsto sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale

In vigore dal 1 dic 2023
Calcolo del contributo del margine commerciale previsto sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale 1.   Gli enti calcolano il contributo ai proventi da interessi netti apportato dal margine commerciale previsto sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale moltiplicando tali flussi, calcolati conformemente al paragrafo 2, per la percentuale del margine commerciale applicabile di cui al paragrafo 4. 2.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli enti: a) attribuiscono, al momento della revisione dei margini commerciali, i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale degli strumenti di cui agli articoli da 6 a 12 alle fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 4 dell’allegato; b) stimano: i) il tasso di margine commerciale applicabile, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo; ii) il tempo residuo di cui all’, secondo comma. Ai fini della lettera a), gli articoli da 6 a 12 si applicano mutatis mutandis. Tuttavia, nel caso di strumenti a tasso variabile, gli enti attribuiscono la parte dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale che costituisce un importo di capitale conformemente alla data della scadenza contrattuale finale dei suddetti strumenti. 3.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti attribuiscono le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai tipi di prodotto delle attività e passività finanziarie, suddivise per localizzazione geografica e valuta di denominazione. I tipi di prodotti delle attività finanziarie di cui al primo comma sono i seguenti: a) titoli di debito; b) prestiti e anticipi — società non finanziarie; c) prestiti e anticipi — famiglie — mutui ipotecari; d) prestiti e anticipi — famiglie — crediti (non ipotecari); e) prestiti e anticipi — altre controparti; f) altri prodotti esterni al portafoglio di negoziazione. I tipi di prodotti delle passività finanziarie di cui al primo comma sono i seguenti: a) depositi — società non finanziarie; b) depositi — famiglie; c) depositi — altre controparti; d) titoli di debito; e) altre passività esterne al portafoglio di negoziazione. 4.   Nel caso di strumenti negoziati in mercati liquidi profondi e attivi in cui il valore di tali strumenti può essere determinato sulla base di prezzi di mercato ampiamente diffusi e facilmente accessibili, gli enti stimano il tasso di margine commerciale applicabile di cui al paragrafo 2, lettera b), secondo il prezzo di mercato, i pagamenti degli interessi di tali strumenti e la deduzione del tasso di interesse privo di rischio. Nel caso di strumenti diversi da quelli di cui al primo comma, gli enti stimano il tasso di margine commerciale applicabile di cui al paragrafo 2, lettera b), sulla base della media ponderata dei margini commerciali ricevuti o pagati nelle operazioni effettuate nei 360 giorni precedenti, tenendo conto del tipo di prodotto, della localizzazione geografica e della valuta di denominazione cui al paragrafo 2. In assenza di tali operazioni, gli enti stimano il tasso di margine commerciale applicabile sulla base di ipotesi fondate sui margini ricevuti o pagati in portafogli comparabili. 5.   Il tasso di margine commerciale applicabile nello scenario di riferimento, stimato conformemente al paragrafo 3, si applica altresì nello scenario applicabile. 6.   Per tenere conto del tempo residuo di cui all’, secondo comma, gli enti calcolano la percentuale del margine commerciale moltiplicando per tale periodo residuo il tasso di margine commerciale applicabile stimato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
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