Art. 18
Orizzonte temporale
In vigore dal 1 dic 2023
Orizzonte temporale
Gli enti calcolano i proventi da interessi netti delle loro attività esterne al portafoglio di negoziazione su un orizzonte temporale minimo di un anno («orizzonte temporale dei proventi da interessi netti»).
Il tempo residuo fino alla fine di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti è pari all’orizzonte del tasso di interesse netto meno il punto intermedio di riprezzamento delle fasce temporali di riprezzamento interessate di cui al punto 1 dell’allegato («tempo residuo»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:857:oj#art-18