Art. 25
Metodologia standardizzata semplificata per il calcolo del valore economico del capitale proprio e delle variazioni del valore economico del capitale proprio
In vigore dal 1 dic 2023
Metodologia standardizzata semplificata per il calcolo del valore economico del capitale proprio e delle variazioni del valore economico del capitale proprio
1. Per calcolare il valore economico del capitale proprio e le variazioni di tale valore secondo la metodologia standardizzata semplificata, gli enti applicano gli articoli da 5 a 13, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Nello scenario di riferimento si applica quanto segue:
a)
in deroga all’, paragrafi da 2 a 6, gli enti fissano l’importo della componente core dei depositi non vincolati applicando le percentuali seguenti:
i)
il 69,23 % per i depositi non vincolati transazionali al dettaglio di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i);
ii)
il 53,85 % per i depositi non vincolati non transazionali al dettaglio di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
iii)
il 38,46 % per i depositi non vincolati non finanziari all’ingrosso di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
b)
in deroga all’, paragrafo 9, gli enti attribuiscono la componente core dei depositi non vincolati uniformemente nel tempo, come stabilito al punto 5, lettera a), dell’allegato.
3. Negli scenari che prevedono una diminuzione del tasso di interesse a breve termine di cui all’, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), si applica quanto segue:
a)
in deroga all’, paragrafi da 2 a 6, gli enti fissano l’importo della componente core dei depositi non vincolati applicando le percentuali seguenti:
i)
il 90 % per i depositi non vincolati transazionali al dettaglio di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i);
ii)
il 70 % per i depositi non vincolati non transazionali al dettaglio di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
iii)
il 50 % per i depositi non vincolati non finanziari all’ingrosso di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
b)
in deroga all’, paragrafo 9, gli enti attribuiscono la componente core dei depositi non vincolati uniformemente nel tempo, come stabilito al punto 5, lettera b), dell’allegato.
4. Negli scenari che prevedono un aumento del tasso di interesse a breve termine di cui all’, lettera a), punto i), lettera b), punto i), e lettera c), punto i), si applica quanto segue:
a)
in deroga all’, paragrafi da 2 a 6, gli enti fissano l’importo della componente core dei depositi non vincolati applicando le percentuali seguenti:
i)
il 48,46 % per i depositi non vincolati transazionali al dettaglio di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i);
ii)
il 37,69 % per i depositi non vincolati non transazionali al dettaglio di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
iii)
il 26,92 % per i depositi non vincolati non finanziari all’ingrosso di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
b)
in deroga all’, paragrafo 9, gli enti attribuiscono la componente core dei depositi non vincolati uniformemente nel tempo, come stabilito al punto 5, lettera c), dell’allegato.
5. Gli enti calcolano la variazione di valore di cui all’, paragrafi 2 e 3, come la differenza tra la somma dei pagamenti nello scenario di riferimento e la somma dei pagamenti nello scenario applicabile, attualizzati per i tassi di interesse privi di rischio applicabili. Gli enti non tengono conto degli effetti dell’aumento della volatilità e moltiplicano per 1,10 i pagamenti delle opzioni automatiche nello scenario applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:857:oj#art-25