Art. 10
Messa a disposizione di informazioni alle autorità segnalanti
In vigore dal 9 nov 2023
Messa a disposizione di informazioni alle autorità segnalanti
1. L’ABE fornisce alle autorità segnalanti le informazioni ricevute a norma del presente regolamento e analizzate conformemente all’ in tutte le situazioni seguenti:
a)
a seguito di una richiesta dell’autorità segnalante di fornire informazioni sugli operatori del settore finanziario pertinenti per le attività di vigilanza di tale autorità in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come specificato all’articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010;
b)
su iniziativa dell’ABE, anche per i casi seguenti secondo un approccio basato sul rischio:
i)
all’autorità di vigilanza capofila, all’autorità di vigilanza del gruppo, all’autorità di vigilanza su base consolidata o all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se è stato istituito un collegio, ma le informazioni non sono state divulgate a norma dell’, lettera j), e dell’, lettera i), del presente regolamento e l’ABE considera le informazioni pertinenti per tale collegio;
ii)
se non è stato istituito alcun collegio, ma l’operatore del settore finanziario fa parte di un gruppo transfrontaliero o ha succursali od opera tramite agenti o distributori in altri paesi e l’ABE ritiene che le informazioni siano pertinenti per le autorità di vigilanza di tali entità del gruppo, succursali, agenti o distributori.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1, lettera a), specifica quanto segue:
a)
l’identificazione dell’autorità segnalante che effettua la richiesta e dell’autorità che consente la trasmissione indiretta delle informazioni di cui all’, paragrafo 4, a seconda dei casi;
b)
l’identità dell’operatore del settore finanziario interessato dalla richiesta;
c)
se la richiesta riguarda l’operatore del settore finanziario o una persona fisica;
d)
il motivo per il quale le informazioni sono pertinenti per l’autorità segnalante che effettua la richiesta e per le sue attività di vigilanza in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
e)
l’uso previsto delle informazioni richieste;
f)
la data entro la quale dovrebbero essere ricevute le informazioni, se del caso, e una motivazione per tale data;
g)
l’esistenza di un grado di urgenza e il motivo di tale urgenza;
h)
qualsiasi informazione supplementare che possa agevolare l’ABE nel trattamento della richiesta o che sia sollecitata dall’ABE stessa.
3. Per quanto riguarda le persone fisiche, le richieste di cui al paragrafo 1, lettera a), e la fornitura di informazioni a norma del paragrafo 1, lettera b), sono effettuate conformemente all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:595:oj#art-10