Art. 8

Tempistiche e obbligo di fornire aggiornamenti

In vigore dal 9 nov 2023
Tempistiche e obbligo di fornire aggiornamenti 1.   Le autorità segnalanti forniscono all’ABE tutte le informazioni sulle carenze rilevanti e sulle misure senza indebito ritardo. 2.   Le autorità segnalanti forniscono all’ABE le informazioni sulle carenze rilevanti, indipendentemente dal fatto che siano state adottate misure in risposta a tali carenze. Inoltre, le autorità AML/CFT del paese ospitante presentano tali informazioni a prescindere da qualsiasi notifica effettuata all’autorità AML/CFT del paese d’origine. 3.   Le autorità segnalanti provvedono affinché le informazioni che forniscono all’ABE siano accurate, complete, adeguate e aggiornate. 4.   Se l’ABE accerta che le informazioni fornite non sono accurate, complete, adeguate o aggiornate, le autorità segnalanti forniscono senza indebito ritardo all’ABE, su sua richiesta, qualsiasi informazione supplementare o successiva. 5.   Le autorità segnalanti forniscono all’ABE, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per tenerla informata in merito a ogni successivo sviluppo relativo alle informazioni fornite, comprese le informazioni relative alla carenza rilevante individuata o alle misure adottate e alle azioni correttive.
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