Art. 9

Analisi delle informazioni ricevute dall’ABE

In vigore dal 9 nov 2023
Analisi delle informazioni ricevute dall’ABE 1.   L’ABE analizza le informazioni ricevute conformemente al presente regolamento mediante un approccio basato sul rischio. 2.   L’ABE può, se del caso, combinare le informazioni trasmesse conformemente al presente regolamento con le altre informazioni di cui dispone, comprese quelle che le sono state comunicate da persone fisiche o giuridiche, compreso il tipo di informazioni elencate nell’allegato II. 3.   L’ESMA e l’EIOPA forniscono all’ABE, su richiesta, tutte le informazioni supplementari necessarie per l’analisi delle informazioni ricevute in conformità del presente regolamento. Se le informazioni supplementari comprendono dati personali, tali dati sono forniti utilizzando le categorie di cui all’allegato II. 4.   L’ABE si adopera per utilizzare le informazioni ricevute in conformità del presente regolamento per lo svolgimento dei suoi compiti di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010, compresi tutti i compiti seguenti: a) effettuare analisi su base aggregata: i) per orientare il proprio parere di cui all’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849; ii) per effettuare le valutazioni dei rischi di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010; b) fornire risposte alle richieste pervenute dalle autorità segnalanti di informazioni sugli operatori del settore finanziario pertinenti per le attività di vigilanza di tali autorità in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come specificato all’articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010; c) orientare le richieste di indagine di cui all’articolo 9 ter del regolamento (UE) n. 1093/2010; d) comunicare di propria iniziativa alle autorità segnalanti informazioni pertinenti per le loro attività di vigilanza, come specificato all’, paragrafo 1, lettera b); e) fornire all’EIOPA e all’ESMA le informazioni analizzate conformemente al presente regolamento, comprese le informazioni sui singoli operatori del settore finanziario e le informazioni sulle persone fisiche a norma dell’allegato II, di propria iniziativa o a seguito di una richiesta dell’EIOPA o dell’ESMA, fornendo i motivi per cui tali informazioni sono necessarie per lo svolgimento dei loro compiti di cui rispettivamente al regolamento (UE) n. 1094/2010 e al regolamento (UE) n. 1095/2010.
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