Art. 6
Informazioni sulle carenze rilevanti
In vigore dal 9 nov 2023
Informazioni sulle carenze rilevanti
Le autorità segnalanti forniscono all’ABE tutte le informazioni seguenti sulle carenze rilevanti:
a)
il tipo di carenza rilevante secondo quanto stabilito all’, paragrafo 1;
b)
il motivo per cui l’autorità segnalante ritiene che la carenza sia rilevante;
c)
una descrizione della carenza rilevante;
d)
la situazione in cui si è verificata la carenza rilevante, secondo la casistica di cui all’allegato I;
e)
la tempistica della carenza rilevante;
f)
l’origine delle informazioni sulla carenza rilevante;
g)
l’obbligo in materia di AML/CFT a cui si riferisce la carenza rilevante;
h)
il tipo di prodotti, servizi o attività per cui l’operatore del settore finanziario è stato autorizzato che sono interessati dalla carenza rilevante;
i)
se la carenza rilevante riguarda soltanto l’operatore del settore finanziario, oppure esclusivamente la sua succursale, il suo agente o il suo distributore, nonché gli eventuali impatti transfrontalieri della carenza rilevante;
j)
se sono state comunicate informazioni sulla carenza rilevante a un collegio istituito per il gruppo al quale appartiene l’operatore del settore finanziario e, se non è stato ancora fatto, per quale motivo;
k)
per le autorità AML/CFT del paese ospitante, se le informazioni sulla carenza rilevante sono state comunicate all’autorità AML/CFT del paese d’origine o al punto di contatto centrale di cui all’articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, ove applicabile, e, se non è stato ancora fatto, per quale motivo;
l)
se la carenza rilevante sembra essere inerente alla progettazione del prodotto, del servizio o dell’attività in questione;
m)
se la carenza rilevante sembra essere correlata a specifiche persone fisiche, che si tratti di un cliente, di un titolare effettivo, di un membro dell’organo di gestione o di un titolare di funzioni chiave, comprese le ragioni per cui l’autorità segnalante ritiene che tale persona fisica sembri essere correlata a tale carenza rilevante;
n)
informazioni contestuali o di carattere generale in merito alla carenza rilevante, se note all’autorità segnalante, tra cui:
i)
se la carenza rilevante è connessa a uno specifico settore pertinente per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo già individuato dall’ABE;
ii)
per le autorità AML/CFT, se la carenza rilevante indichi un rischio emergente per quanto riguarda il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
iii)
se la carenza rilevante è connessa all’uso di nuove tecnologie e, in caso affermativo, una breve descrizione della nuova tecnologia.
Ai fini della lettera m), tutte le informazioni sulle persone fisiche sono fornite conformemente all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:595:oj#art-6