Art. 5

Informazioni generali

In vigore dal 9 nov 2023
Informazioni generali 1.   Le autorità segnalanti forniscono all’ABE tutte le informazioni generali seguenti: a) l’identificazione dell’autorità segnalante, compresa una specificazione indicante se si tratta dell’autorità AML/CFT del paese d’origine o del paese ospitante e, qualora si applichi l’, paragrafo 4, l’identificazione dell’autorità che trasmette indirettamente tali informazioni; b) l’identificazione dell’operatore del settore finanziario e delle sue succursali, degli agenti quali definiti all’, punto 38, della direttiva (UE) 2015/2366 e dei distributori, compreso il tipo di operatore del settore finanziario e, se del caso, il tipo di stabilimento, laddove tale operatore o le sue succursali, agenti o distributori siano interessati dalla carenza rilevante o dalle misure adottate; c) se l’operatore del settore finanziario fa parte di un gruppo, l’identificazione dell’operatore del settore finanziario controllante dell’Unione e dell’operatore del settore finanziario controllante; d) se le informazioni sono trasmesse dalla Banca centrale europea, dal Comitato di risoluzione unico o dall’autorità nazionale segnalante dello Stato membro in cui l’operatore del settore finanziario ha la propria sede legale o, se non ha alcuna sede legale, dello Stato membro in cui l’operatore del settore finanziario ha la propria sede sociale, l’identificazione dei paesi in cui l’operatore del settore finanziario gestisce succursali e controllate od opera tramite una rete di agenti e distributori; e) se l’operatore del settore finanziario fa parte di un gruppo, informazioni sui collegi cui partecipa l’autorità segnalante, comprese le informazioni sui membri, sugli osservatori e sull’autorità di vigilanza capofila, sull’autorità di vigilanza del gruppo, sull’autorità di vigilanza su base consolidata o sull’autorità di risoluzione a livello di gruppo del collegio; f) se esiste un punto di contatto centrale di cui all’articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 e, se del caso, la sua identificazione; g) qualsiasi altra informazione pertinente sull’operatore del settore finanziario, sulla succursale, sull’agente o sul distributore, comprese informazioni che indicano se: i) l’operatore del settore finanziario ha presentato una domanda di autorizzazione che è in corso o ha avviato la procedura per chiedere di esercitare il diritto di stabilimento o la libera prestazione di servizi, o è in attesa di altre approvazioni da parte delle autorità di vigilanza; ii) l’operatore del settore finanziario è soggetto a una delle procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE o ad altre procedure di insolvenza; h) informazioni sull’entità delle attività dell’operatore del settore finanziario e delle sue succursali, compresi, se del caso: i) informazioni sui bilanci; ii) il numero di clienti; iii) il volume del patrimonio gestito; iv) per un’impresa assicurativa, i premi lordi contabilizzati annui e l’entità delle riserve tecniche; v) per un intermediario assicurativo, il volume dei premi intermediati; vi) per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, le dimensioni della rete di distribuzione, comprese informazioni sul numero di agenti e distributori. 2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza prudenziale trasmettono alla banca dati tutte le informazioni seguenti: a) il risultato della valutazione del rischio determinato sulla base di un processo di revisione prudenziale pertinente, comprese le revisioni prudenziali di cui all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 36 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e di qualsiasi altro processo analogo interessato dall’esposizione dell’operatore del settore finanziario, o delle sue succursali, al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche nei settori della governance interna, del modello di business, del rischio operativo, del rischio di liquidità e del rischio di credito; b) qualsiasi valutazione o decisione finale negativa in merito a una domanda di autorizzazione in qualità di operatore del settore finanziario, anche nel caso in cui un membro dell’organo di gestione non soddisfi i requisiti di professionalità e onorabilità, e compreso il caso in cui tale valutazione o decisione sia basata su motivi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le segnalazioni relative a persone fisiche ai fini della lettera b) sono effettuate conformemente all’allegato II. 3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità AML/CFT forniscono all’ABE il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’operatore del settore finanziario e delle sue succursali, nonché le informazioni disponibili sul profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo degli agenti e dei distributori utilizzando le categorie specificate nell’allegato III.
Storico versioni

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