Art. 12

Modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni

In vigore dal 9 nov 2023
Modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni 1.   Le informazioni di cui agli e le richieste di cui all’, paragrafo 4, lettera b), e all’, paragrafo 1, lettera a), sono presentate per via elettronica e in inglese. 2.   I documenti giustificativi non disponibili in inglese sono presentati nella lingua originale, accompagnati da una sintesi in inglese. 3.   Se il funzionamento di un sistema di garanzia dei depositi è gestito da un soggetto privato, l’autorità designata che vigila su tale sistema garantisce che il soggetto privato che lo gestisce comunichi all’autorità designata le carenze rilevanti individuate nel corso delle sue attività. 4.   Se un’autorità segnalante diversa da un’autorità AML/CFT («autorità che effettua indirettamente la trasmissione») trasmette informazioni e richieste all’ABE e riceve informazioni dall’ABE tramite l’autorità AML/CFT incaricata, nello Stato membro in cui è stabilita l’autorità che effettua indirettamente la trasmissione, della vigilanza dell’operatore del settore finanziario interessato dalla carenza rilevante («autorità che consente la trasmissione indiretta»), si applica quanto segue: a) l’autorità che effettua indirettamente la trasmissione invia le informazioni e le richieste all’ABE e riceve informazioni dall’ABE solo tramite l’autorità che consente la trasmissione indiretta; b) la responsabilità dell’autorità che consente la trasmissione indiretta è limitata esclusivamente alla trasmissione all’ABE di tutte le informazioni e le richieste pervenute dall’autorità che effettua indirettamente la trasmissione e al trasferimento a tale autorità di tutte le informazioni pervenute dall’ABE; c) l’autorità che effettua indirettamente la trasmissione rimane l’unica responsabile dell’adempimento dell’obbligo di segnalare le carenze rilevanti e le misure in conformità del presente regolamento; d) le notifiche di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono effettuate dall’ABE per l’autorità che effettua indirettamente la trasmissione tramite l’autorità che consente la trasmissione indiretta. 5.   Le autorità segnalanti nominano una persona con una posizione gerarchica adeguata a rappresentare l’autorità di fronte all’ABE per la trasmissione, la richiesta e la ricezione di informazioni ai sensi del presente regolamento e informano l’ABE della nomina e delle eventuali modifiche apportate a tale nomina. Le autorità segnalanti provvedono affinché siano dedicate risorse sufficienti ai loro obblighi di segnalazione a norma del presente regolamento. Le autorità segnalanti designano una o più persone come punti di contatto per la trasmissione, la richiesta e la ricezione di informazioni a norma del presente regolamento e ne informano l’ABE. Le notifiche di cui al presente paragrafo sono effettuate conformemente all’allegato II. Le autorità che effettuano indirettamente la trasmissione effettuano tali notifiche alle autorità che ne consentono la trasmissione indiretta. 6.   Per l’autorità AML/CFT, le informazioni supplementari cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 includono il profilo di rischio attuale del gruppo in relazione al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, se del caso, e le valutazioni dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dell’operatore del settore finanziario, della succursale, dell’agente, del distributore o del gruppo. Le autorità segnalanti forniscono all’ABE tutte le informazioni o i documenti non menzionati nel presente regolamento che sono pertinenti per le carenze rilevanti o per le misure, con una spiegazione di tale pertinenza. 7.   L’ABE stabilisce e comunica alle autorità segnalanti le specifiche tecniche, compresi i formati per lo scambio dei dati, le rappresentazioni, i punti di dati e le istruzioni pertinenti, nonché i diritti di accesso alla banca dati, cui le autorità segnalanti si conformano al momento della trasmissione o della ricezione delle informazioni a norma del presente regolamento. Tenuto conto delle diverse attività di vigilanza delle autorità segnalanti, della frequenza prevista delle trasmissioni e della necessità di conseguire l’efficienza operativa e in termini di costi, l’ABE individua le autorità segnalanti che agiscono da autorità che effettuano indirettamente la trasmissione conformemente al paragrafo 4.
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