Art. 3
Rilevanza di una carenza
In vigore dal 9 nov 2023
Rilevanza di una carenza
1. Le autorità segnalanti ritengono che una carenza sia rilevante qualora essa comporti, o possa comportare, gravi inadempienze da parte dell’operatore del settore finanziario o del gruppo a cui appartiene l’operatore del settore finanziario di uno qualsiasi degli obblighi in materia di AML/CFT.
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità segnalanti valutano almeno tutti i criteri seguenti:
a)
se la carenza si sta verificando o si è verificata ripetutamente;
b)
se la carenza si è protratta per un periodo di tempo significativo (durata);
c)
se la carenza è grave o flagrante (gravità);
d)
se l’organo di gestione o l’alta dirigenza dell’operatore del settore finanziario sembrano essere a conoscenza della carenza e hanno deciso di non porvi rimedio (negligenza), oppure se hanno adottato decisioni o adottato deliberazioni volte a causare la carenza (comportamento doloso);
e)
se la carenza rende l’operatore del settore finanziario o il gruppo a cui appartiene maggiormente esposto a rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
f)
se la carenza ha o potrebbe avere un impatto significativo sull’integrità, la trasparenza e la sicurezza del sistema finanziario di uno Stato membro o dell’Unione nel suo complesso o sulla stabilità finanziaria di uno Stato membro o dell’Unione nel suo complesso;
g)
se la carenza ha o potrebbe avere un impatto significativo sulla sostenibilità economica dell’operatore del settore finanziario o del gruppo a cui l’operatore appartiene;
h)
se la carenza ha o potrebbe avere un impatto significativo sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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