Art. 49
Domanda di accreditamento
In vigore dal 20 ott 2023
Domanda di accreditamento
1. La domanda di accreditamento contiene le informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
2. Inoltre, prima dell’inizio della valutazione di cui all’, il verificatore che fa domanda di accreditamento (il «richiedente») mette a disposizione dell’organismo nazionale di accreditamento le informazioni riguardanti:
a)
le procedure e i processi di cui all’, paragrafo 1, e il sistema di gestione della qualità di cui all’, paragrafo 3;
b)
i criteri di competenza di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo continuo di garanzia delle competenze di cui al medesimo articolo nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica di cui agli ;
c)
il processo inteso ad assicurare il perdurare dell’imparzialità e dell’indipendenza di cui all’, paragrafo 8, compresi i registri pertinenti sull’imparzialità e sull’indipendenza del verificatore e del relativo personale;
d)
gli esperti tecnici e i principali addetti coinvolti nella valutazione dei piani di monitoraggio e nella verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società;
e)
le procedure e i processi per assicurare una verifica adeguata, compresi quelli concernenti la documentazione interna di verifica di cui all’;
f)
i registri di cui all’;
g)
tutte le altre informazioni chieste dall’organismo nazionale di accreditamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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