Art. 51

Decisione sull’accreditamento e certificato di accreditamento

In vigore dal 20 ott 2023
Decisione sull’accreditamento e certificato di accreditamento 1.   L’organismo nazionale di accreditamento tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2, al momento di predisporre e adottare la decisione in merito alla concessione, alla proroga o al rinnovo dell’accreditamento di un richiedente. 2.   L’organismo nazionale di accreditamento che decide di concedere l’accreditamento a un richiedente o rinnovarglielo rilascia un certificato di accreditamento in tal senso. Il certificato di accreditamento è rilasciato per tutte le attività di verifica a norma del regolamento (UE) 2015/757. 3.   Il certificato di accreditamento contiene almeno le informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 4.   Il certificato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di rilascio da parte dell’organismo nazionale di accreditamento.
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Decisione sull’accreditamento e certificato di accreditamento (Art. 51 Regolamento (UE) 2023/2917) — Testo vigente | Portale Normativo