Art. 53
Rivalutazione
In vigore dal 20 ott 2023
Rivalutazione
1. L’organismo nazionale di accreditamento, prima della scadenza del certificato di accreditamento da esso rilasciato, rivaluta il verificatore per stabilire se la validità del certificato possa essere prorogata.
2. La rivalutazione è pianificata in modo da consentire all’organismo nazionale di accreditamento di valutare un campione rappresentativo delle attività del verificatore che sono oggetto del certificato di accreditamento.
3. Nel pianificare ed effettuare la rivalutazione l’organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
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