Art. 42

Procedure per le attività di verifica

In vigore dal 20 ott 2023
Procedure per le attività di verifica 1.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene uno o più processi e procedure per le attività di verifica di cui agli articoli da 4 a 36. 2.   Nell’istituire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l’utilizzo nell’accreditamento o in altre forme di riconoscimento (13). 3.   Per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell’attuazione, nel miglioramento e nel riesame delle procedure e dei processi, conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2, il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità. Il sistema di gestione della qualità include: a) politiche e responsabilità; b) esame della gestione; c) audit interni; d) azioni correttive; e) azioni volte ad affrontare i rischi e le opportunità e ad adottare misure preventive; f) controllo delle informazioni documentate. 4.   Il verificatore istituisce inoltre le procedure, i processi e i provvedimenti seguenti conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2: a) un processo e una politica per la comunicazione con la società; b) provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute; c) un processo per il trattamento dei ricorsi presentati dalle società; d) un processo per il trattamento dei reclami (che comprende una tempistica indicativa) presentati dalle società; e) un processo per la presentazione di una relazione di verifica rivista laddove si riscontri un errore nella relazione di verifica, nella relazione sulle emissioni, nella relazione parziale sulle emissioni o nella relazione a livello di società dopo che il verificatore ha trasmesso la relazione di verifica alla società; f) una procedura o un processo per l’esternalizzazione delle attività di verifica ad altre organizzazioni; g) una procedura o un processo per garantire che il verificatore si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica svolte dalle persone assunte; h) processi atti a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione della qualità di cui al paragrafo 3, tra cui: i) processi per l’esame del sistema di gestione almeno una volta all’anno, con un intervallo tra un esame e l’altro non superiore a 15 mesi; ii) processi per lo svolgimento di audit interni almeno una volta all’anno, con un intervallo tra un audit interno e l’altro non superiore a 15 mesi; iii) processi per l’individuazione e la gestione delle difformità nelle attività del verificatore e l’adozione di misure correttive per ovviarvi; iv) processi per l’individuazione dei rischi e delle opportunità nelle attività del verificatore e per l’adozione di misure preventive per attenuare tali rischi; v) processi per il controllo delle informazioni documentate.
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