Art. 42 · Procedure per le attività di verifica

Art. 42

Procedure per le attività di verifica

In vigore dal 20 ott 2023
Procedure per le attività di verifica 1.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene uno o più processi e procedure per le attività di verifica di cui agli articoli da 4 a 36. 2.   Nell’istituire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l’utilizzo nell’accreditamento o in altre forme di riconoscimento (13). 3.   Per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell’attuazione, nel miglioramento e nel riesame delle procedure e dei processi, conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2, il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità. Il sistema di gestione della qualità include: a) politiche e responsabilità; b) esame della gestione; c) audit interni; d) azioni correttive; e) azioni volte ad affrontare i rischi e le opportunità e ad adottare misure preventive; f) controllo delle informazioni documentate. 4.   Il verificatore istituisce inoltre le procedure, i processi e i provvedimenti seguenti conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2: a) un processo e una politica per la comunicazione con la società; b) provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute; c) un processo per il trattamento dei ricorsi presentati dalle società; d) un processo per il trattamento dei reclami (che comprende una tempistica indicativa) presentati dalle società; e) un processo per la presentazione di una relazione di verifica rivista laddove si riscontri un errore nella relazione di verifica, nella relazione sulle emissioni, nella relazione parziale sulle emissioni o nella relazione a livello di società dopo che il verificatore ha trasmesso la relazione di verifica alla società; f) una procedura o un processo per l’esternalizzazione delle attività di verifica ad altre organizzazioni; g) una procedura o un processo per garantire che il verificatore si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica svolte dalle persone assunte; h) processi atti a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione della qualità di cui al paragrafo 3, tra cui: i) processi per l’esame del sistema di gestione almeno una volta all’anno, con un intervallo tra un esame e l’altro non superiore a 15 mesi; ii) processi per lo svolgimento di audit interni almeno una volta all’anno, con un intervallo tra un audit interno e l’altro non superiore a 15 mesi; iii) processi per l’individuazione e la gestione delle difformità nelle attività del verificatore e l’adozione di misure correttive per ovviarvi; iv) processi per l’individuazione dei rischi e delle opportunità nelle attività del verificatore e per l’adozione di misure preventive per attenuare tali rischi; v) processi per il controllo delle informazioni documentate.
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