Art. 44
Registri e comunicazione
In vigore dal 20 ott 2023
Registri e comunicazione
1. Il verificatore tiene e gestisce registri atti a dimostrare l’osservanza del presente regolamento, anche per quanto concerne la competenza e l’imparzialità del proprio personale.
2. Periodicamente il verificatore mette le informazioni a disposizione della società, conformemente alla norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
3. Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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