Art. 45

Imparzialità e indipendenza

In vigore dal 20 ott 2023
Imparzialità e indipendenza 1.   Il verificatore è indipendente dalla società ed è imparziale nell’esecuzione delle attività di verifica. Al fine di garantire l’indipendenza e l’imparzialità, il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non sono una società quale definita all’, lettera d), del regolamento (UE) 2015/757, né sono proprietari di una società o di proprietà di una società, né intrattengono con la società relazioni che possano compromettere l’indipendenza e l’imparzialità del verificatore. Il verificatore è altresì indipendente dagli organismi che scambiano le quote di emissioni nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito ai sensi dell’ della direttiva 2003/87/CE. 2.   Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 3.   Il verificatore non svolge attività di verifica per una società se ciò è atto a generare un rischio inaccettabile per la sua imparzialità o a creare un conflitto di interessi. Nella valutazione del piano di monitoraggio o nella verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società, il verificatore non si avvale di personale interno o esterno che comporti un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compromettano la riservatezza, l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità della verifica. A tal fine, il verificatore monitora i rischi per l’imparzialità e adotta le misure appropriate per affrontarli. 4.   Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l’imparzialità o un conflitto di interessi se il verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offre, tra le altre cose: a) servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione descritto nel piano di monitoraggio, compresa l’elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società e la stesura del piano di monitoraggio; b) assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni o di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757. 5.   Si ritiene che esista un conflitto di interessi per il verificatore nelle relazioni con la società segnatamente in uno dei casi seguenti: a) qualora la relazione tra il verificatore e la società si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni e contratti o commercializzazione in comune; b) qualora la società abbia beneficiato di servizi di consulenza di cui al paragrafo 4, lettera a), oppure di assistenza tecnica di cui al paragrafo 4, lettera b), da un ente di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un’altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e rischi di comprometterne l’imparzialità. Ai fini del primo comma, lettera b), l’imparzialità del verificatore si ritiene compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l’ente di consulenza, l’organismo di assistenza tecnica o l’altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti. 6.   Il verificatore non affida all’esterno il riesame indipendente né la presentazione della relazione di verifica. 7.   In caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. Tuttavia, l’assunzione di persone fisiche per l’espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma qualora il verificatore, nell’effettuare tale assunzione, si prenda la piena responsabilità delle attività di verifica effettuate dal personale assunto. Quando assume persone fisiche per l’espletamento di attività di verifica, il verificatore esige da tali persone la firma di un accordo scritto in merito alla loro conformità alle procedure del verificatore e all’assenza di conflitti di interessi nello svolgimento di tali attività di verifica. 8.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell’imparzialità e dell’indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica, delle altre organizzazioni di cui al paragrafo 5, nonché di tutto il personale e delle persone fisiche assunte che siano coinvolti nella verifica. Tale processo comprende un meccanismo per tutelare l’imparzialità e l’indipendenza del verificatore e soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 9.   Qualora effettui la verifica della stessa società dell’anno precedente, il verificatore valuta i rischi in termini di imparzialità e adotta misure per ridurli. 10.   L’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo che svolge per sei anni consecutivi le verifiche annuali delle relazioni a livello di società di una data società si astiene dal verificare le relazioni a livello di società di tale società per tre anni consecutivi. Il periodo massimo di sei anni si applica alle verifiche delle relazioni a livello di società eseguite per la società dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
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