Art. 39

Requisiti di competenza per gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e gli auditor responsabili del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo

In vigore dal 20 ott 2023
Requisiti di competenza per gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e gli auditor responsabili del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo 1.   Gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo dispongono delle competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni, le relazioni parziali sulle emissioni e le relazioni a livello di società in conformità al regolamento (UE) 2015/757, alla direttiva 2003/87/CE e al presente regolamento. 2.   A tal fine, gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo quanto meno: a) conoscono il regolamento (UE) 2015/757, la direttiva 2003/87/CE, il presente regolamento, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, altra legislazione pertinente, le norme tecniche e gli orientamenti applicabili, nonché gli orientamenti e la legislazione in merito emanati dallo Stato membro in cui è stabilito il verificatore o dallo Stato membro dell’autorità di riferimento responsabile della società per la quale il verificatore effettua la verifica; b) possiedono conoscenze ed esperienza relative alla revisione dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi: i) le metodologie di revisione dei dati e delle informazioni, l’applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze; ii) l’analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo; iii) le tecniche di campionamento per il campionamento dei dati e il controllo delle attività di controllo; iv) la valutazione dei sistemi di dati e informazioni, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo; c) sono in grado di svolgere attività connesse alla verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società come previsto agli articoli da 4 a 36. 3.   Inoltre, ai fini della valutazione dei piani di monitoraggio e della verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società, i verificatori prendono in considerazione le conoscenze e l’esperienza specifiche relative agli aspetti enumerati nell’allegato I del presente regolamento. 4.   Un auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo soddisfa i requisiti di competenza di un auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di verifica e per essere responsabile della conduzione delle attività di verifica a norma del presente regolamento.
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Requisiti di competenza per gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e gli auditor responsabili del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo (Art. 39 Regolamento (UE) 2023/2917) — Testo vigente | Portale Normativo