Art. 139

Delega di poteri

In vigore dal 4 ott 2023
Delega di poteri Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell’Unione le modifiche, che diventano vincolanti per l’Unione, a vigenti misure della CGPM che sono già state attuate nel diritto dell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano il presente regolamento conformemente all’ per quanto riguarda: 1) la trasmissione al segretariato della CGPM delle informazioni di cui all’, paragrafo 4; 2) le disposizioni relative all’elenco delle navi autorizzate da trasmettere al segretariato della CGPM ai sensi degli , dell’, paragrafo 3, dell’, dell’, paragrafo 3, e degli , nonché ai dati da includere a norma dell’allegato VIII; 3) l’attuazione del CDS permanente di corallo rosso ai sensi dell’ e dell’allegato X; 4) le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 123 a 127; 5) la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle GSA di cui all’allegato I; 6) le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all’allegato II; 7) le matrici statistiche della CGPM di cui all’allegato III; e 8) i riferimenti agli atti giuridici internazionali di cui all’, paragrafo 2.
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Delega di poteri (Art. 139 Regolamento (UE) 2023/2124) — Testo vigente | Portale Normativo