Art. 9

Autorizzazione di pesca

In vigore dal 4 ott 2023
Autorizzazione di pesca 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 giugno di ogni anno, l’elenco di tutti i pescherecci autorizzati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2007. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno. 2.   Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica apportata all’elenco di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica senza ritardo tali modifiche al segretariato della CGPM.
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