Art. 8
Attuazione delle misure
In vigore dal 4 ott 2023
Attuazione delle misure
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure di cui al presente capo al più tardi un mese prima della 45a sessione della CGPM.
2. La Commissione trasmette al segretariato della CGPM la relazione di cui al paragrafo 1 prima della 45a sessione della CGPM. Tale relazione può includere una stima degli effetti delle misure incluse nei piani di gestione nazionali e di qualsiasi altra misura.
Storico versioni
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