Art. 11
Punti di sbarco designati
In vigore dal 4 ott 2023
Punti di sbarco designati
1. Lo sbarco di anguille è autorizzato solo nei punti di sbarco designati a tal fine da ciascuno Stato membro.
2. In deroga al primo paragrafo, gli Stati membri possono adottare misure alternative ai punti di sbarco designati, a condizione che tali misure contribuiscano efficacemente alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Storico versioni
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