Art. 11 · Punti di sbarco designati

Art. 11

Punti di sbarco designati

In vigore dal 4 ott 2023
Punti di sbarco designati 1.   Lo sbarco di anguille è autorizzato solo nei punti di sbarco designati a tal fine da ciascuno Stato membro. 2.   In deroga al primo paragrafo, gli Stati membri possono adottare misure alternative ai punti di sbarco designati, a condizione che tali misure contribuiscano efficacemente alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
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