Art. 55
Tracciabilità dei prodotti a base di corallo rosso
In vigore dal 4 ott 2023
Tracciabilità dei prodotti a base di corallo rosso
1. Per un periodo transitorio di tre anni (2020-2022), gli Stati membri possono partecipare alla fase pilota del programma di documentazione delle catture (Catch Documentation Scheme – CDS) al fine di individuare l’origine del corallo rosso raccolto nella zona di applicazione dell’accordo CGPM e di attuare le seguenti misure di tracciabilità:
a)
tutti gli sbarchi, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di corallo rosso raccolto sono accompagnati dal certificato CDS convalidato di cui all’allegato X, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera;
b)
ogni certificato reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato di bandiera ed è assegnato a ciascun pescatore o peschereccio autorizzato. Il certificato non è trasferibile a un altro pescatore o peschereccio autorizzato;
c)
gli Stati membri convalidano i certificati CDS relativi alla raccolta del corallo rosso solo previo accertamento dell’esattezza di tutte le informazioni ivi contenute mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.
2. Gli Stati membri che partecipano alla fase pilota riferiscono alla Commissione, che a sua volta riferisce al segretariato della CGPM, in merito all’attuazione della fase pilota nel contesto di un CDS permanente relativo al corallo rosso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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