Art. 56
Informazioni scientifiche riguardanti il corallo rosso
In vigore dal 4 ott 2023
Informazioni scientifiche riguardanti il corallo rosso
1. Oltre alle disposizioni relative al corallo rosso contenute nel manuale del quadro di riferimento per la raccolta dati, gli Stati membri comunicano, se disponibili, i dati elencati di seguito a livello del banco di corallo rosso e del riquadro statistico della CGPM, nonché su scala nazionale:
a)
numero di autorizzazioni di pesca del corallo rosso rilasciate ai pescatori e ai pescherecci autorizzati;
b)
numero di immersioni per pescatore autorizzato e per bordata di pesca;
c)
numero di pescatori autorizzati a bordo, per ogni bordata di pesca; e
d)
se possibile, diametro di ogni colonia su cui si effettua la raccolta.
Entro il 10 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione, che li trasmette al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Gli Stati membri i cui pescatori o pescherecci autorizzati praticano la pesca del corallo rosso provvedono affinché sia predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio scientifico adeguato della raccolta, per consentire al comitato scientifico consultivo di fornire informazioni descrittive e pareri su aspetti quali:
a)
lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di bordate di pesca o il tempo di immersione a settimana, al mese o all’anno) e i livelli di cattura globali per stock a livello di banco di corallo, di riquadro statistico della CGPM o su scala nazionale o sovranazionale;
b)
i valori di riferimento per la gestione e la conservazione, per migliorare ulteriormente il piano di gestione regionale in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;
c)
gli effetti biologici e socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output o misure tecniche;
d)
possibili fermi spaziali o temporali ulteriori intesi a preservare la sostenibilità della pesca.
3. È vietato commercializzare colonie di corallo rosso raccolte nell’ambito di programmi di ricerca sul corallo rosso.
4. Gli Stati membri possono inviare osservatori scientifici nazionali sui pescherecci che hanno raccolto il corallo rosso. In caso di invio di osservatori, gli Stati membri possono comunicare le informazioni raccolte alla Commissione, che le trasmette al segretariato della CGPM.
Storico versioni
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