Art. 120

Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero

In vigore dal 4 ott 2023
Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero 1.   L’utilizzo di reti da traino è vietato: a) a meno di tre miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l’isobata di 50 metri; o b) entro l’isobata di 50 metri dove la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. 2.   Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare i propri pescherecci a pescare all’interno della zona di cui al paragrafo 1, tramite la concessione di deroghe conformemente alla raccomandazione GFCM/42/2018/2, a condizione che informino debitamente la Commissione di tali deroghe. 3.   Ove ritenga che una deroga concessa a norma del paragrafo 2 non soddisfi la condizione di cui allo stesso paragrafo, la Commissione, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a tale Stato membro di modificare tale deroga. 4.   La Commissione informa il segretariato della CGPM di ogni deroga concessa a norma del paragrafo 2. 5.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 il diametro dei monofilamenti o dei fili delle reti da posta fisse a imbrocco non supera 0,5 mm.
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Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero (Art. 120 Regolamento (UE) 2023/2124) — Testo vigente | Portale Normativo